La scuola italiana si avvale di organi
di gestione, rappresentativi delle
diverse componenti scolastiche, interne
ed esterne alla scuola, come, ad
esempio, studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale
sono previsti a vari livelli della
scuola (classe, istituto) e del
territorio (distretto, provincia e
nazionale).
I componenti degli organi collegiali
vengono eletti dai componenti della
categoria di appartenenza; i genitori
che fanno parte di organismi collegiali
sono, pertanto, eletti da altri
genitori.
La funzione degli organi collegiali è
diversa a seconda dei livelli di
collocazione: è consultiva e propositiva
a livello di base (consigli di classe e
interclasse), è deliberativa ai livelli
superiori (consigli di circolo/istituto,
consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica
accentua la funzione degli organi
collegiali che dovranno,
conseguentemente, essere riformati per
corrispondere alle nuove esigenze della
scuola autonoma.
La riforma degli organi collegiali per
il governo della scuola è affidata
all'approvazione di appositi disegni di
legge presentati in Parlamento.
[Dal sito del MIUR]
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Composizione: consigli di
intersezione/interclasse/classe
Consiglio di intersezione (Scuola
dell'infanzia): tutti i docenti e un
rappresentante dei genitori per ciascuna
delle sezioni interessate; presiede il
dirigente scolastico o un docente, facente
parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse (Scuola
primaria): tutti i docenti e un
rappresentante dei genitori per ciascuna
delle classi interessate; presiede il
Dirigente scolastico o un docente, facente
parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe (Scuola
secondaria di I grado): tutti i docenti
della classe e quattro rappresentanti dei
genitori; presiede il Dirigente scolastico o
un docente, facente parte del consiglio, da
lui delegato.
Consiglio di classe (Scuola secondaria di
II grado): tutti i docenti della classe,
due rappresentanti dei genitori e due
rappresentanti degli studenti; presiede il
Dirigente scolastico o un docente, facente
parte del consiglio, da lui delegato. |
Principali compiti e funzioni
Il Consiglio di intersezione,
interclasse classe, hanno il compito
di formulare al collegio dei docenti
proposte in ordine all'azione educativa
e didattica e a iniziative di
sperimentazione nonché quello di
agevolare ed estendere i rapporti
reciproci tra docenti, genitori ed
alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe
rientra anche quello relativo ai
provvedimenti disciplinari a carico
degli studenti.
Il consiglio di
circolo o di istituto
elabora e adotta gli indirizzi generali e
determina le forme di autofinanziamento
della scuola; delibera il bilancio
preventivo e il conto consuntivo e
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari
per il funzionamento amministrativo e
didattico. Spetta al consiglio l'adozione
del regolamento interno del circolo o
dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la
conservazione di tutti i beni necessari alla
vita della scuola, la decisione in merito
alla partecipazione del circolo o
dell'istituto ad attività culturali,
sportive e ricreative, nonché allo
svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei
docenti e dei consigli di intersezione, di
interclasse, e di classe, ha potere
deliberante sull'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio, per quanto riguarda i compiti e
le funzioni che l'autonomia scolastica
attribuisce alle singole scuole. In
particolare adotta il POF (Piano
dell'offerta formativa)
elaborato dal collegio
dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di
istituto indica i criteri generali relativi
alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei singoli docenti, e al
coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe;
esprime parere sull'andamento generale,
didattico ed amministrativo, del circolo o
dell'istituto, stabilisce i criteri per
l'espletamento dei servizi amministrativi ed
esercita le competenze in materia di uso
delle attrezzature e degli edifici
scolastici.
La Giunta
esecutiva
prepara i lavori del consiglio di circolo o
di istituto, fermo restando il diritto di
iniziativa del consiglio stesso, e cura
l'esecuzione delle relative delibere. Come
previsto dal
Decreto
Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001,
art.2, comma 3, entro
il 31 ottobre ha il compito di proporre al
Consiglio di circolo/istituto il programma
delle attività finanziarie della istituzione
scolastica, accompagnato da un'apposita
relazione e dal parere di regolarità
contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà
deliberare entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento, sono
illustrati gli obiettivi da realizzare e
l'utilizzo delle risorse in coerenza con le
indicazioni e le previsioni del Piano
dell'offerta formativa, nonché i risultati
della gestione in corso e quelli del
precedente esercizio finanziario. |
Consiglio d'Istituto
Il Consiglio d'Istituto, come altri organi
collegiali, è stato istituito nel 1974 con
il DPR 416.
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del
D.Lgs. 297/94, è formato da otto componenti
Rappresentanti dei Genitori, otto componenti
Rappresentanti dei Docenti, due componenti
Rappresentanti del Personale ATA e dal
Dirigente Scolastico, è presieduto da un
genitore e dura in carica tre anni
scolastici. E' convocato dal Presidente su
richiesta del Presidente della Giunta
Esecutiva.
Il Consiglio d'Istituto elegge in suo seno
una Giunta Esecutiva, presieduta dal
Dirigente Scolastico, composta da un
rappresentante dei Docenti, uno del
personale ATA e due Genitori con il compito
di preparare i lavori del Consiglio,
esercita la funzione di segretario il DSGA. |
Compiti del Consiglio d'Istituto:
1.adottare gli indirizzi generali e
determinare le forme di autofinanziamento;
2.deliberare il bilancio e decidere in
ordine all'impiego dei mezzi finanziari
dell'istituto;
3.deliberare sull'adozione del regolamento
interno (funzionamento della biblioteca, uso
delle attrezzature culturali, didattiche e
sportive, vigilanza sugli alunni, ecc.);
4.procedere all'acquisto delle attrezzature;
5.adattare il calendario scolastico alle
specifiche esigenze ambientali;
6.fornire i criteri generali per la
programmazione educativa, per l'attuazione
delle attività parascolastiche ed
extrascolastiche, di recupero e di sostegno,
alle visite guidate e ai viaggi di
istruzione e per le iniziative dirette
all'educazione della salute;
7.indicare i criteri generali relativi alla
formazione delle classi, all'assegnazione ad
esse dei singoli docenti, all'adattamento
dell'orario delle lezioni e delle altre
attività scolastiche.
8.Esercitare alcune funzioni in materia di
sperimentazione ed aggiornamento. |
I
rappresentanti dei genitori vengono
eletti nel corso di assemblee
convocate dal dirigente scolastico.
Le modalità di elezione sono state
fissate per questo anno scolastico
2001/02 dalla
C.M. n. 141
del 24
settembre 2001; in essa, "in attesa
della revisione della disciplina
degli organi collegiali della
scuola, che armonizzi detto
organismi con la piena attuazione
dell'autonomia già attribuita alle
istituzioni scolastiche", si rinvia
alle istruzioni già diramate con la
C.M. 192 del
3 agosto 2000.
Per questo le
elezioni per il consiglio di classe,
di interclasse e di intersezione
avranno luogo anche per quest'anno
entro il 31 ottobre.
Entro quella data, infatti, il
dirigente scolastico convoca per
ciascuna classe- o per ciascuna
sezione nella scuola materna-
l'assemblea dei genitori e, nelle
scuole superiori e artistiche,
separatamente quella degli studenti.
La convocazione viene di solito
fissata per un giorno non festivo e
in orario non coincidente con le
lezioni ed è soggetta a preavviso
scritto di almeno 8 giorni.
Le procedure operative sono
contenute nella
O.M. 215/91,
artt.21 e 22.
Per il Consiglio di circolo/istituto,
sia in caso di rinnovo dell'organo,
giunto alla scadenza triennale, sia in
caso di prima costituzione, le elezioni
vengono indette dal dirigente
scolastico. Le operazioni di votazione
debbono svolgersi in un giorno festivo
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in
quello successivo dalle ore 8.00 alle
13.00, entro il termine fissato dai
direttori degli uffici scolastici
regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito
alle procedure sono contenute nella
O.M. 215/91,
artt.21 e 22,
nella
O.M. 215/91
e nella
O.M. 277/98
che modifica e integra la precedente
normativa. Il Consiglio di
circolo/istituto, a sua volta, elegge al
suo interno la Giunta esecutiva
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